Qualora esistano una serie di dati oggettivi che consentano all’Autorità di accertare l’effettiva natura del liquido accidentalmente sversato, non è necessario procedere ad analisi di laboratorio per ottenere la condanna del responsabile dello sversamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 39947/2016), in riferimento ad un caso di sversamento di reflui di natura zootecnica, conseguente alla rottura di una tubazione, per il quale la condanna dell’imputato si era basata semplicemente testimonianze verbali e fotografiche.